Da Mutuo Usurario a Mutuo Gratuito

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Mutuo Usurario: Leggi la Gioia Indescrivibile di un Cliente che si è visto Dare Ragione dal Tribunale di Padova che Ha annullato il Pignoramento sulla Casa e ha Trasformato il Mutuo Usurario in Mutuo Gratuito!

Questa storia ti deve interessare perché questa persona, come te, dopo essersi chiesto: non riesco a pagare il mutuo, cosa succede?

Si è rivolto ad uno studio legale professionale per ottenere il giusto rimborso dopo aver scoperto che il suo mutuo soggetto a usura da parte della banca.

La sentenza determina una svolta importante per poter contestare i contratti di mutuo nei quali i tassi convenuti, superano il tasso soglia di usura ex L. 108/96.

Quando parliamo di tassi convenuti, intendiamo di ogni titolo, quindi anche interessi di mora, estinzione anticipata ecc.

Segnaliamo una recentissima pronuncia del Tribunale di Padova che ha condannato una banca alla restituzione di tutti gli interessi pagati dal cliente su un contratto di mutuo, in quanto si è dimostrata la natura usuraria del tasso di interesse.

Nel caso specifico qui di seguito, gli interessi di mora pattuiti nel contratto di mutuo erano del 8,9% stabiliti da interessi corrispettivi del 4,9% più uno spread del 4%.

Il tasso soglia, nel momento in cui è stato contratto il mutuo, era del 7,6%.

Chiaro è che il tasso contrattuale totale supera il tasso soglia e quindi si applica la nullità dell’applicazione degli interessi sul capitale da restituire, come stabilito nell’articolo 1815 del codice civile.

La banca è stata condannata a restituire gli interessi pagati dal cliente e imposto che le rate future, fino alla scadenza naturale del mutuo, vengano pagate solamente per la quota capitale.

Oltre a far si che il mutuo diventi gratuito, proprio perché prevede la sola restituzione del capitale finanziato, senza alcun interesse, da ora in poi, il cliente si è visto liberare la casa dal pignoramento indebito.

In Primo Piano

Il cliente ha ottenuto l’annullamento del pignoramento e da ora in poi pagherà le rate restituendo solamente la quota capitale. La quota interessi è stata annullata.

La sentenza si richiama direttamente all’art. 1815 c.c.: “[…] se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

Secondo il giudice di Padova, tale norma “[…] non consente di effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, né tra le corrispondenti pattuizioni. Il tasso moratorio pattuito, in quanto composto dallo stesso tasso degli interessi corrispettivi al quale va aggiunto una determinata maggiorazione, ove usurario non può che travolgere necessariamente nella sanzione di nullità tutti i suoi “componenti” e quindi anche il tasso corrispettivo”.

Capisci adesso quando scriviamo articoli che riportano direttamente a cosa dice il codice civile?

Se ti revocano il mutuo ipotecario e vuoi o vuoi sapere come difendersi da un pignoramento, c’è ancora speranza, contattaci che ne parliamo.

Sono William Cappa lo specialista dello pignoramento della casa.

Se vuoi affidare i tuoi debiti ai più quotati esperti in Italia nel settore dello spignoramento, scarica subito il report Basta Debito scritto da William Cappa in persona e dopo averlo letto tutto contattaci per una consulenza gratuita.


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Il tasso soglia, nel momento in cui è stato contratto il mutuo, era del 7,6%.

Chiaro è che il tasso contrattuale totale supera il tasso soglia e quindi si applica la nullità dell’applicazione degli interessi sul capitale da restituire, come stabilito nell’articolo 1815 del codice civile.

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Oltre a far si che il mutuo diventi gratuito, proprio perché prevede la sola restituzione del capitale finanziato, senza alcun interesse, da ora in poi, il cliente si è visto liberare la casa dal pignoramento indebito.

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Secondo il giudice di Padova, tale norma “[…] non consente di effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, né tra le corrispondenti pattuizioni. Il tasso moratorio pattuito, in quanto composto dallo stesso tasso degli interessi corrispettivi al quale va aggiunto una determinata maggiorazione, ove usurario non può che travolgere necessariamente nella sanzione di nullità tutti i suoi “componenti” e quindi anche il tasso corrispettivo”.

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